Il sistema pensionistico italiano è pronto a vivere una rivoluzione: la pensione di reversibilità, un elemento cruciale per la protezione dei superstiti, si appresta a subire cambiamenti significativi. Queste modifiche, attese da tempo, potrebbero finalmente garantire una maggiore equità tra le diverse forme di unione, un argomento che ha sollevato dibattiti e aspettative nel corso degli anni.
Negli ultimi anni, la regolamentazione della pensione di reversibilità ha fatto alcuni passi avanti, ma continua a essere vincolata a norme piuttosto rigide. Nonostante l’introduzione della Legge 76/2016, che ha riconosciuto le unioni civili e disciplinato le convivenze di fatto, l’accesso a questo tipo di pensione rimane limitato. Infatti, il sistema previdenziale italiano distingue nettamente tra matrimonio, unione civile e semplice convivenza, con ripercussioni significative sui diritti dei superstiti. La normativa attuale non riflette la crescente consapevolezza sociale di una piena equiparazione tra le varie forme di unione.
Reversibilità: La novità più grande
L’INPS, l’ente previdenziale italiano, riconosce la pensione di reversibilità solo a categorie specifiche, escludendo i conviventi di fatto, a meno che non si verifichino situazioni eccezionali. Il requisito fondamentale per accedere a questo beneficio è l’esistenza di un vincolo giuridico che imponga obblighi reciproci di assistenza. Le unioni civili, infatti, sono state equiparate al matrimonio, includendo esplicitamente le tutele previdenziali in caso di decesso del partner. Questa decisione legislativa mira a prevenire discriminazioni basate sull’orientamento sessuale, come ribadito dalla Corte Costituzionale.
L’unione civile è quindi considerata il mezzo adeguato per formalizzare un legame stabile, meritevole di protezione previdenziale. Al contrario, la convivenza di fatto non conferisce automaticamente alcun diritto ai superstiti, anche se registrata presso l’anagrafe comunale. La Corte Costituzionale, con la sentenza 461/2000, ha chiarito che la convivenza more uxorio non può essere assimilata al matrimonio, giustificando così la differente disciplina previdenziale applicata ai conviventi.
Il legislatore ha più volte ribadito questa posizione, respingendo tentativi di estendere la reversibilità anche alle convivenze registrate. Pertanto, la reversibilità rimane uno strumento legato alla solidarietà familiare formalizzata, piuttosto che a una semplice scelta di coabitazione. Tuttavia, la giurisprudenza ha talvolta riconosciuto il beneficio in presenza di legami particolarmente solidi e documentati. In tali casi eccezionali, la durata della convivenza diventa un fattore utile per dimostrare la stabilità del rapporto e la dipendenza economica.
Inoltre, la durata della convivenza assume un ruolo normativo nella ripartizione della reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato. L’articolo 9 della legge sul divorzio stabilisce che devono essere considerati anche i periodi di convivenza prematrimoniale per determinare le quote spettanti. Questo criterio consente di riconoscere il contributo effettivo prestato durante la vita comune, anche prima della formalizzazione del matrimonio. Un lungo periodo di convivenza può quindi giustificare l’attribuzione di una quota maggiore della pensione al coniuge superstite.
In conclusione, la giurisprudenza riconosce il valore della solidarietà familiare maturata nel tempo, anche se non ancora formalizzata. Il panorama complessivo conferma che la reversibilità continua a essere strettamente legata al matrimonio e alle unioni civili, con aperture limitate per i conviventi. Con queste novità, si spera che il sistema pensionistico italiano possa finalmente avvicinarsi a una maggiore equità e giustizia sociale.

