L’ingresso nel mondo del lavoro post-pensionamento è un argomento di grande importanza per molti italiani, specialmente considerando che la pensione spesso non è sufficiente a coprire le spese quotidiane. Con le recenti evoluzioni normative, è cruciale comprendere i dettagli relativi al cumulo tra pensione e reddito da lavoro. Le regole variano in base al tipo di pensione ricevuta, ed è fondamentale conoscere limiti e opportunità prima di accettare un nuovo contratto di lavoro o avviare un’attività autonoma.
Dal 2009, grazie al Decreto Legge n. 112/2008, è stato abolito il divieto di cumulo tra pensione di vecchiaia e redditi da lavoro. Questo implica che chi percepisce una pensione di vecchiaia, attualmente fissata a 67 anni con almeno 20 anni di contributi, può lavorare senza alcuna restrizione. Che si tratti di un contratto a tempo indeterminato, determinato, part-time o di lavoro autonomo, l’assegno previdenziale rimane invariato, senza sospensioni o riduzioni. Tuttavia, è importante sapere che il reddito da lavoro si somma a quello pensionistico ai fini Irpef, il che comporta un calcolo delle imposte sulla base dell’aliquota complessiva.
Per chi ha maturato la pensione anticipata ordinaria, con requisiti di almeno 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, il cumulo è consentito senza restrizioni o necessità di comunicazioni all’INPS. La situazione cambia drasticamente per chi beneficia di pensioni anticipate speciali, come l’Ape Sociale, la Quota 103 o la pensione anticipata precoce. In questi casi, il divieto di cumulo con redditi da lavoro è in vigore fino al raggiungimento dei 67 anni.
Limiti rigidi per le pensioni anticipate speciali e conseguenze del cumulo vietato
L’articolo 14, comma 3, del Decreto Legge n. 4/2019 stabilisce che chi percepisce pensioni anticipate speciali non può cumulare l’assegno con redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, fino al compimento della pensione di vecchiaia. Analizziamo le diverse categorie:
- Quota 103: consente di andare in pensione a 62 anni con 41 anni di contributi, ma vieta qualsiasi attività lavorativa fino a 67 anni. È consentito solo lavoro autonomo occasionale, con un limite di 5.000 euro lordi annui; superato tale importo, l’INPS sospende l’erogazione della pensione.
- Pensionati anticipati precoci: con almeno 41 anni di contributi e un anno di attività lavorativa prima dei 19 anni, non possono lavorare fino a 67 anni, senza eccezioni, nemmeno per lavori occasionali.
- Ape Sociale: destinata a lavoratori in condizioni particolari, con almeno 63 anni e 5 mesi di età, prevede l’impossibilità di cumulare redditi da lavoro con la pensione fino a 67 anni, salvo il lavoro autonomo occasionale entro i 5.000 euro lordi annui. Per chi ha ricevuto il certificato prima del 2024, restano in vigore limiti più elevati: 8.000 euro per lavoro dipendente e 4.800 euro per lavoro autonomo.
Qualora si violino questi limiti, l’INPS ha il diritto di sospendere l’erogazione della pensione per l’anno in cui si sono generati redditi non consentiti e può anche procedere al recupero delle somme indebitamente percepite.
Riprendere un’attività lavorativa dopo il pensionamento implica anche l’obbligo di versare nuovamente i contributi previdenziali, con modalità che variano a seconda della tipologia di rapporto di lavoro. I lavoratori dipendenti, ad esempio, versano il 9,19% dello stipendio a proprio carico, mentre il datore di lavoro contribuisce per la parte restante. I lavoratori autonomi con partita IVA, invece, sono interamente responsabili del versamento dei contributi presso la propria cassa previdenziale.
Questi nuovi versamenti non rappresentano un costo perso, ma danno diritto a un supplemento di pensione, calcolato dopo almeno cinque anni dalla decorrenza originaria o dall’ultimo supplemento. L’aumento, basato sui contributi versati nel quinquennio, è definitivo.
Diritto di precedenza nelle nuove assunzioni e tutela dei lavoratori
Oltre alle normative pensionistiche, è fondamentale considerare anche la tutela dei lavoratori che desiderano rientrare nel mercato del lavoro. L’articolo 24 del D.Lgs. 81/2015 sancisce il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per chi ha svolto precedenti contratti a termine o stagionali, a condizione di aver lavorato almeno sei mesi con lo stesso datore di lavoro.
Per esercitare questo diritto, il lavoratore deve manifestare l’intenzione entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i lavoratori stagionali). Il datore di lavoro è obbligato a rispettare tale priorità e a informare i lavoratori dei loro diritti. In caso di inosservanza, sono previste sanzioni, tra cui risarcimenti e la possibile conversione del contratto a tempo indeterminato.

